Definizione di impresa

Dalla definizione soggettiva contenuta nell’art. 2082 del codice civile, secondo cui “È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”, è possibile dedurre una definizione oggettiva di impresa come “attività economica professionalmente organizzata per la produzione o lo scambio sul mercato di beni e/o servizi”.

Per esempio, sarà impresa un’industria orientata alla produzione di apparecchi elettronici, scarpe, automobili, ecc., come impresa è una banca, una ditta di trasporti, un’agenzia di pubblicità o altra attività orientata alla produzione di servizi, o ancora un grossista o una rivendita al dettaglio dove è possibile acquistare merce o servizi prodotti da altri. Si tratta di imprese con oggetto, dimensione  e organizzazione diversa, ma tutte rientranti nella definizione del codice.
Non è impresa, invece, l’attività di un gruppo di persone che si trova una volta l’anno per costruire balocchi o cucinare torte da rivendere alla fiera natalizia di paese, perché manca  del requisito della professionalità; né potrebbe considerarsi impresa l’attività senza fini di lucro di un’associazione che presta cure gratuite ai bisognosi o di una qualsiasi organizzazione no profit, certamente qualificabile come umanitaria e non economica. Infine, non è impresa ma esercizio di professione intellettuale l’attività di un giornalista che scrive in proprio articoli per diverse testate o di un fotografo  che vende i propri scatti, perché manca il requisito di una vera organizzazione di mezzi.